IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge  27
dicembre 2002, n. 286 del 6  aprile  2009  recante  la  dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari  a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6  aprile
2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile 2009 recante  la  dichiarazione  dello  stato  d'emergenza  in
ordine agli eventi sismici predetti; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009,  n.  3755  del  15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile  2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio  2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780  del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784  del  25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio  2009,  n.  3797  del  30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009,  n.  3805  del  3  settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15  settembre  2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813
del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009,  n.  3817  del  16
ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del  27
novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30
dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845  del  29  gennaio
2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010,  n.  3866
del 16 aprile 2010 e n. 3870 del 21 aprile 2010; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi  previsti  sono  adottati  con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  per  quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; 
  Visto l'art.  6,  comma  2,  lettere  a)  e  b)  del  sopra  citato
decreto-legge, nonche' gli articoli 151, comma 7 e  227  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, recante il testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  17  dicembre  2009
recante: «Proroga del termine per la deliberazione  del  bilancio  di
previsione per l'anno 2010 degli enti locali; 
  Considerato   che,   in   conseguenza   delle   gravose   attivita'
amministrative in cui e' stata impegnata la provincia dell'Aquila per
fronteggiare l'emergenza, si rende necessario prorogare  di  sessanta
giorni, il termine per  l'approvazione  del  rendiconto  di  gestione
relativo all'esercizio finanziario 2009; 
  Viste  le  note  del  Sottosegretario   di   Stato   al   Ministero
dell'interno e della provincia dell'Aquila del 21 aprile 2010; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.   26,   recante
disposizioni urgenti per la cessazione dello stato  di  emergenza  in
materia di rifiuti nella regione Campania,  per  l'avvio  della  fase
post emergenziale nel  territorio  della  regione  Abruzzo  ed  altre
disposizioni urgenti  relative  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri ed alla protezione civile; 
  Viste le note della Prefettura di Ascoli Piceno del 24  febbraio  e
del 2 marzo 2010; 
  Viste le note del vice commissario delegato -  Sindaco  del  Comune
dell'Aquila del 19 e 21 aprile 2010; 
  Vista la nota del gabinetto del Ministro dell'interno del 29  marzo
2010; 
  Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero  della  difesa
del 22 aprile 2010; 
  Viste le note  dell'Ufficio  legislativo-  economia  del  Ministero
dell'economia e delle finanze del 26 e del 30 aprile 2010; 
  Vista la nota dell'Agenzia del territorio del 6 maggio 2010; 
  D'intesa con la regione Abruzzo; 
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nel caso  in  cui,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1-bis,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, venga richiesto il subentro  dello
Stato nel debito  residuo  derivante  da  finanziamenti  preesistenti
garantiti da immobile adibito ad abitazione principale  distrutto  ed
il  prezzo  di  cessione  dell'immobile  stabilito  dall'Agenzia  del
territorio risulti superiore al finanziamento  residuo,  la  relativa
eccedenza sara' versata  al  soggetto  debitore  non  moroso  che  ha
richiesto il subentro dello Stato nel finanziamento  preesistente,  a
titolo di corrispettivo della cessione dell'immobile.